E’ entrata in vigore lo scorso 5 luglio la nuova disciplina per lo svolgimento dell’attività di compro oro.
Ecco come cambia la normativa:
· Gli operatori che intendano esercitare l’attività devono iscriversi in un apposito registro istituito presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività creditizia e dei Mediatori creditizi); presupposto indispensabile per l’iscrizione all’OAM è la titolarità della licenza del Questore per lo svolgimento di attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); le modalità tecniche di trasmissione dei dati ai fini dell’iscrizione, e per tutte le modifiche che interverranno dopo l’iscrizione, saranno contenute in apposito regolamento che il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo Decreto.
· E’ rigorosamente obbligatorio identificare ogni cliente, prima di eseguire le operazioni di compravendita, con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 delle norme antiriciclaggio (D. Lvo 231/2007).
· Ai fini di una maggiore tracciabilità delle transazioni, e della univoca riconducibilità al disponente della somma, è stata abbassata da 1000 a 500 euro la soglia per l’utilizzo del contante; tale modalità di pagamento è obbligatoria anche per le operazioni frazionate.
· Sempre ai fini di assicurare piena tracciabilità delle transazioni, gli operatori dei compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie di cui sopra.
· Per ogni operazione di compravendita deve essere compilata una scheda numerata progressivamente e recante i dati identificativi del cliente, la descrizione dell’oggetto prezioso corredata da due fotografie da diverse prospettive, l’importo della transazione e le modalità di pagamento. il giorno e l’ora in cui è avvenuta l’operazione, le quotazioni dell’oro. La compilazione della scheda sostituisce la tenuta del registro (si rimanda ad una attenta lettura dell’art. 5 del decreto). Al cliente dovrà essere rilasciata ricevuta riepilogativa e resta fermo il divieto di alienare o alterare l’oggetto prezioso nei dieci giorni successivi.
· In applicazione delle norme antiriciclaggio, l’operatore è obbligato a segnalare tempestivamente all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia) le operazioni sospette.
Lo sportello dell’Ufficio Licenze della Questura di Cagliari è a disposizione per chiarimenti ed informazioni sulla materia, negli orari di apertura, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.
Lo stesso ufficio risponde ai numeri di telefono 070/6027372 – 374 ovvero all’indirizzo pec ammin.quest.ca@pecps.poliziadistato.it