multe-certe-e-vigilantes-a-bordo-rivoluzione-nei-trasporti-regionali

Sanzioni amministrative certe e vigilantes privati per comminarle. Sono questi due aspetti cardine della legge, approvata oggi dal Consiglio regionale, che introduce tra le norme regionali un elemento di dissuasione all'evasione e introduce la punibilità dei comportamenti tenuti dai viaggiatori.
Questi ultimi sono tenuti, prima dell'accesso al mezzo pubblico, a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, sia esso biglietto o abbonamento, a convalidarlo in caso d'uso, e a conservarlo sino a destinazione con l'obbligo di esibirlo al personale di controllo autorizzato. In caso di bigliettazione elettronica, l'obbligo di validazione, sia per i biglietti che per gli abbonamenti, è previsto sempre all'inizio di ciascun viaggio e in occasione di ogni trasbordo.
Le attività di accertamento, contestazione e notifica sono svolte dal personale appositamente incaricato e formato dalle aziende e che avrà la qualifica di agente di polizia amministrativa solo dopo superamento di un esame finale di competenza regionale. Ma non solo, le attività di prevenzione dell'evasione tariffaria potranno essere svolte anche da personale esterno alle aziende di trasporto, quali guardie particolari giurate, appartenenti a istituti di vigilanza privata cui le aziende di trasporto abbiano affidato lo svolgimento di servizi di sicurezza sussidiaria, a terra o a bordo dei mezzi di trasporto.
In caso di mancanza di un valido e idoneo titolo di viaggio, o in assenza di validazione dello stesso all'inizio della tratta di viaggio, al trasgressore si applica una sanzione pecuniaria in misura variabile da un minimo di quaranta a un massimo di centocinquanta volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario. Esclusivamente nei casi di bigliettazione elettronica, per l'irregolarità del titolo di viaggio per mancanza di convalida all'inizio di ciascuna tratta di viaggio successiva alla prima e in occasione di ogni trasbordo, al trasgressore si applica una sanzione pecuniaria determinata in misura fissa pari a quattro volte il costo del biglietto.
Nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, la sanzione pecuniaria è determinata in misura variabile da un minimo di centocinquanta a un massimo di quattrocento volte la tariffa regionale minima prevista per un biglietto ordinario.