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Un'altra sentenza scuote il Consiglio regionale. Gianni Tatti, esponente dell'Udc e sindaco di Ruinas (Oristano), rischia il posto nell'Assemblea di via Roma a causa della sua ineleggibilità. La Corte d'Appello di Cagliari gli ha dato torto accogliendo il ricorso presentato dall'ex assessore al Bilancio della Provincia di Oristano, Alfonso Marras (Udc) di Bosa, che dovrebbe subentrare a Tatti.
L'avvocato di Tatti, Costantino Murgia, annuncia già il ricorso in Cassazione, una mossa che punta a bloccare la staffetta interna all'Udc.
Marras aveva avviato il procedimento rilevando che Tatti, in corsa per le elezioni del 2014, si sarebbe dimesso in ritardo dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Foreste. Il 22 ottobre, i giudici della prima sezione del Tribunale di Cagliari si erano già pronunciati contro a Tatti, dichiarandolo ineleggibile e indicando Marras come suo sostituto in Consiglio.
In base alla sentenza, Tatti avrebbe dovuto dare le dimissioni dal Cda dell'Ente entro il 13 gennaio, di fatto invece sono arrivate il 14 febbraio.
Ora la Corte d'Appello ha confermato il verdetto di primo grado stabilendo che esiste un rapporto di dipendenza tra l'Ente Foreste, ente strumentale della Regione, e l'amministrazione regionale: da qui l'incompatibilità della carica di consigliere per Tatti, le cui dimissioni sono state giudicate tardive. 

E' immediatamente esecutiva la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha dichiarato inammissibile il ricorso del consigliere dell'Udc Gianni Tatti, confermando l'ordinanza di primo grado che impone la sua sostituzione con il collega di partito Alfonso Marras. Lo prevede l'articolo 373 del codice di procedura civile, in materia elettorale, che fa decadere gli effetti della sospensione.
Quando la decisione sarà notificata al Consiglio regionale, la Giunta per le elezioni si dovrà riunire per dichiarare Tatti decaduto e procedere al subentro di Marras. Tatti, però, potrà richiedere una nuova sospensiva al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio. Dopo il verdetto del tribunale civile e la presentazione del ricorso in Corte d'Appello, l'efficacia della decisione di primo grado è sospesa in base all'articolo 22 comma 8 del decreto legislativo 150 del 2011. Questo non accade quando viene pronunciata la sentenza di appello o quando si è in attesa del ricorso in Cassazione. Servirà una specifica richiesta della difesa per chiedere la sospensione "qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno".