“La sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia il 6 settembre scorso potrebbe avere effetti anche su Cagliari”. La Prima Sezione Civile del Tribunale della città lombarda riconosce la responsabilità del Comune di Brescia nel mancato contrasto al fenomeno della movida e obbliga la liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in 50 euro al giorno e per complessivi 20.000 euro a persona per le vittime del fenomeno. Condanna, inoltre, il Comune di Brescia a far cessare il rumore riportandolo nei limiti della normale tollerabilità mediante un servizio di vigilanza che deve fare disperdere gli avventori dei locali alla chiusura dei locali stessi. Il Comune è stato condannato a risarcire due residenti per danno biologico e patrimoniale “per rumore antropico per gli schiamazzi di avventori di alcuni locali che stazionano nei pressi dei plateatici o dei locali su suolo pubblico”
“Voglio ricordare che gli amministratori del Comune di Cagliari hanno in più sedi affermato che contro i maleducati non si può fare nulla”, spiega Enrico Marras, presidente del Comitato dei quartieri Marina e Stampace ‘Rumore No Grazie’. “Questa sentenza – spiega Marras – invece dimostra in pieno la responsabilità delle amministrazioni e dei Sindaci che devono tutelare la salute dei cittadini così come previsto all’Art. 32 della Costituzione”. Una sentenza che verrà sicuramente appellata, ma che costituisce comunque un precedente importante.
“Interessantissime – spiega una nota Coordinamento Nazionale NO degrado e MALAMOVIDA – le motivazioni di tale sentenza e le prefazioni della sentenza “… dall’apertura di numerosi locali che richiamavano un crescente numero di avventori, che nelle serate di apertura dei locali centinaia di persone, durante e dopo la chiusura, si trattenevano in strada, schiamazzando fino anche alle tre/quattro del mattino. Il comune convenuto, il quale contestava tutto quanto ex adverso rappresentato e, in particolare, deduceva che aveva esercitato i poteri di verifica e di controllo, sia in merito all’attività svolta dai singoli locali presenti in via Fratelli Bandiera, nel quartiere ‘Carmine’ , sia in ordine al fenomeno della movida coinvolgente l’intero quartiere”.
“Le propagazioni di rumore nel fondo del vicino che superino la soglia della normale tollerabilità – prosegue la sentenza – costituiscono un fatto illecito tale da giustificare, in via cumulativa, l’adozione sia della tutela inibitoria prevista ai sensi dell’art. 844 c.c. avente carattere reale e natura negatoria, sia di quella apprestata dalla clausula generale di cui all’art. 2043 c.c., avente natura personale, consistente nel risarcimento del danno cagionato dalle immissioni. … (omisiss)…in materia di immissioni il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, che disciplinano le attività produttive è senz’altro illecito, in quanto se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità previsto dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività così pregiudicando la quiete pubblica. Devono per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art 844 c.c. e pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico… (omisiss)… L’istruttoria svolta consente di ritenere provato che le immissioni nella dimora degli attori fossero dovute a tale fenomeno. Ciò posto, è innegabile che l’ente proprietario della strada da cui provengono le immissioni denunciate debba provvedere ad adottare le misure idonee a far cessare dette immissioni”.
“Deve quindi essere ordinata al comune convenuto la cessazione immediata delle emissioni rumorose denunciate mediante l’adozione dei provvedimenti opportuni più idonei allo scopo- si legge nella sentenza – . Vi è stata una carenza di diligenza da parte del comune convenuto, pertanto il comune deve essere condannato a rifondere le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore corrispondente all’ammontare del danno giudizialmente accertato”.
“Si tratta di una sentenza storica – commenta Simonetta Chierici Presidente del Coordinamento Nazionale NO degrado e MALAMOVIDA che crea un importante precedente per tutti i cittadini italiani vessati dal fenomeno della malamovida. I Comuni che favoriscono l’indiscriminato proliferare dei locali della notte senza pianificare, in maniera organica e strutturale, adeguate regole di controllo e regolamentazione dei fenomeni conseguenti, sono responsabili da oggi NON SOLO MORALMENTE ma anche LEGALMENTE dei disagi e dei danni procurati ai cittadini residenti. Se si vogliono organizzare eventi, se si vuole gestire un locale si DEVE garantire un’adeguata sorveglianza e l’assoluto controllo del rumore, anche antropico, nel pieno rispetto delle regole e delle leggi vigenti e del buon senso. Non siamo “bacchettoni” che vogliono le città spente e buie, siamo cittadini che hanno il DIRITTO COSTITUZIONALE alla tranquillità, al riposo, alla salute. Molti nostri associati in tutta Italia nelle prossime settimane daranno mandato ai propri legali per far valere i propri diritti richiedendo il riconoscimento dei danni biologici e patrimoniali ai Comuni. Su questo fronte ricordo che pende anche un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo da parte di un cittadino torinese”.