“Quello di oggi rappresenta un altro passaggio contradditorio delle alterne vicende che riguardano le class action. Così come in passato la Corte d’Appello ha ribaltato i giudizi di ammissibilità delle class action emessi dal Tribunale di primo grado, così oggi Abbanoa ha buoni motivi per credere che verrà accolto il reclamo contro l’ordinanza del Tribunale di Cagliari di ammissibilità della class action promossa dal Comitato Unidos”. E’ quanto si legge in una nota stampa di Abbanoa diffusa nel pomeriggio.
“Fra le altre argomentazioni – spiega l’Ufficio stampa dell’ente-, Abbanoa ritiene che il giudizio di ammissibilità sia viziato da un grave difetto di giurisdizione dato che, trattandosi della doverosa applicazione di provvedimenti normativi, la materia sia di competenza del Giudice amministrativo e non del Giudice civile. La Società intende ribadire la manifesta infondatezza della domanda di ammissibilità visto che Abbanoa ha agito nella rigorosa applicazione delle norme e degli atti regolamentari di settore. A sostegno della posizione di Abbanoa nel reclamo interverrà anche Utilitalia, la federazione che riunisce 500 imprese italiane dei servizi idrici, energetici e ambientali, evidenziando ancora una volta la correttezza dell’applicazione dei conguagli regolatori e la loro portata nazionale. Abbanoa ha infatti proceduto alla fatturazione del conguaglio nel rispetto delle normative vigenti definite dagli Organi di controllo come hanno fatto i gestori in tutta Italia”.
“Il fatto che si parli finalmente di costi e non di consumi fa capire cosa siano i conguagli regolatori, come quando si decise di caricare nella bolletta elettrica i costi dell’uscita del nucleare”, ha commentato l’Amministratore Unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti. “Nell’ordinanza viene infatti –dice l’Amministratore -, per la prima volta, riconosciuto l’aspetto fondamentale che ha consentito di introdurre i conguagli regolatori nel sistema idrico: i conguagli non riguardano infatti i consumi dei clienti ma i costi sostenuti dall’azienda. Infatti, è scritto nell’ordinanza: “E’ corretto affermare che i “conguagli regolatori” o “partite pregresse”, oggetto del presente giudizio, non sono riconducibili al concetto di conguaglio per consumi effettuati e non fatturati, non sono cioè somme dovute dall’utente sulla base delle tariffe in uso e non ancora richieste in relazione ai consumi effettivi”.