Il TAR Sardegna si è espresso sul ricorso presentato dal Cagliari Calcio contro il Comune di Quartu in merito alla risoluzione della convenzione per la concessione in uso dello Stadio Is Arenas, nonché sull’ordinanza di demolizione della main stand, a seguito della scadenza, dopo 3 anni, delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nel primo caso il Tribunale Amministrativo ha rimandato il tutto al Tribunale Civile, precisando di non avere giurisdizione in merito sebbene, come sostenuto dal Comune, non si possa parlare di concessione ma a pieno titolo di lavori pubblici; per la seconda controversia ha ritenuto invece legittima la decisione dell’Ente e respinto quindi il ricorso.

La controversia nasce con l’assunzione, da parte del dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Quartu, del provvedimento di decadenza della convenzione stipulata con il Cagliari Calcio nel maggio 2012 per l’uso dello stadio Is Arenas. La determina fa riferimento a plurimi inadempimenti della società calcistica, che aveva innanzitutto abbandonato improvvisamente l’impianto, mentre i patti prevedevano che l’avrebbe dovuto usare per tre campionati; inoltre non aveva pagato i canoni e non aveva neanche realizzato tutta una serie di opere previste da contratto, quale la ristrutturazione dell’altro impianto di Sa Cora e altri lavori accessori. Tutte motivazioni che giustificano l’inadempienza del club e la dichiarata decadenza dell’accordo.

Il Cagliari aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR, ritenendo fosse giurisdizione del Tribunale Amministrativo, dato che considerava quella del Comune una concessione per la gestione diretta della struttura sportiva denominata ‘Is Arenas’, e accusando quindi l’Ente comunale di inadempienza. Il club chiedeva insomma un risarcimento di 13 milioni di euro per aver dovuto spostare il proprio campo di gara a Trieste.

Il TAR si è espresso dando ragione al Comune, secondo cui la convenzione non ha per oggetto la mera concessione d’uso dell’impianto sportivo comunale, ma un “rapporto articolato e complesso, che prevede, non solo la costruzione e gestione dello stadio temporaneo, ma anche e soprattutto la realizzazione di tutta una serie rilevantissima di opere pubbliche”, espressamente indicate nella convenzione medesima. Il Tribunale amministrativo ha inoltre rilevato il difetto di giurisdizione, rinviando la controversia, qualora il Cagliari lo volesse, all’esame del giudice ordinario.

La parte ricorrente aveva inoltre chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio avente ad oggetto la demolizione della main stand e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Il Tar ha invece confermato la legittimità dell’ordinanza, precisando inoltre che i titoli edilizi e paesaggistici rilasciati per la costruzione delle opere temporanee in questione, avendo validità triennale, alla data di adozione dell’ordinanza impugnata avevano certamente perso efficacia, contrariamente a quanto sostenuto dal Cagliari Calcio.

“Ovviamente siamo molto soddisfatti. Procederemo ora con le opportune valutazioni in sede di Giunta e con i nostri avvocati, a cui devo riconoscere il merito e la professionalità per il lavoro svolto” commenta il Sindaco Stefano Delunas.