Il contratto che lega l’Azienda per la tutela della salute e l’Aias Sardegna è sciolto. E’ scaduto, infatti, il termine ultimo di trenta giorni concesso all’associazione per provvedere al pagamento integrale degli stipendi arretrati, ma – scrive l’Ats in una comunicazione all’azienda – “ad oggi i lavoratori non hanno ricevuto l’integrale corresponsione delle loro spettanze”.
Nel giorno in cui va in scena la nuova protesta dei lavoratori con un presidio proprio davanti alla sede Ats a Cagliari, arriva la notizia che la convenzione in scadenza il 31 luglio 2018 non sarà rinnovata. La persistenza dell’inadempimento rende l’Aias non idonea ad essere controparte contrattuale dell’Ats e quindi “la richiesta di proroga non può essere accolta”. E aggiunge: “nell’esclusivo interesse pubblico Aias dovrà continuare a erogare le prestazioni sino al 31 dicembre 2018”. Ats afferma di essere “completamente adempiente nei termini del contratto”, e che il mancato pagamento degli stipendi non sarebbe giustificabile.
E che, d’altra parte, la violazione dell’obbligo di puntuale pagamento degli stipendi, “se non puntualmente eliminata, legittima l’Ats a risolvere il contratto con gli erogatori privati”. Oggi, intanto, davanti alla sede dell’Ats, i sindacati autonomi (Css, Ugl, Fials, Confintesa, Comitato spontaneo dipendenti Aias) chiedono “il rispetto degli impegni assunti dall’assessore alla Sanità, Luigi Arru, e dal dg Ats Fulvio Moirano il 19 luglio scorso”. E cioè: “pagamenti delle quote sociali dovute dai Comuni e pagamento delle quote relative a prestazioni già effettuate dai lavoratori e dovute dall’Ats che sbloccherebbero, di fatto, il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti Aias senza retribuzione da nove mesi”.
Qui di seguito la comunicazione integrale:
Si fa seguito alla precedente nota PG/2018/0216876 del 29.06.2018, con la quale, in applicazione dell’art. 5 bis, comma 3, del contratto in oggetto, veniva formalmente assegnato a Codesta Associazione il termine ultimo di 30 (trenta) giorni per provvedere all’integrale pagamento delle retribuzioni contrattualmente maturate dal personale dipendente fino alla data della nota medesima, per significare che, come confermato nella nota del Vostro legale del 27.7.2018, ad oggi i lavoratori non hanno ricevuto l’integrale corresponsione delle loro spettanze.
Considerato che il termine ultimo per provvedere scadeva il 29 luglio u.s., questa ATS non può che prendere atto che da tale data, stante l’inadempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 5 del contratto in corso, lo stesso è da intendersi risolto, ai sensi della citata disposizione contrattuale e dell’art. 1456 del c.c.. Dalla persistenza dell’inadempimento contestato, che concreta un’ipotesi di non idoneità ad essere controparte contrattuale dell’ATS nella fattispecie di cui trattasi, sulla base della normativa e delle clausole contrattuali, consegue che la richiesta di proroga del contratto in essere non può essere accolta, fatto salvo quanto appresso per le eccezionali e particolari ragioni cui si fa espresso riferimento.
Stante, infatti, tuttavia, la complessità della situazione, che allo stato non consente di garantire, con soluzioni alternative, la necessaria continuità assistenziale ai numerosi pazienti in carico all’AIAS, si comunica che, nell’esclusivo interesse pubblico, codesta Associazione, fino al 31 dicembre 2018, dovrà continuare ad erogare le prestazioni di cui al contratto risolto, che sarebbe comunque scaduto il 31 luglio 2018 (giuste note PG/2018/0010959 del 09.01.2018, integrata con nota PG/2018/0021011 del 17.01.2018, PG/2018/0133432 del 18.04.2018 e PG/2018/0216876 del 29.06.2018), alle medesime condizioni in esso previste e con la medesima riduzione del 7% sul tetto di spesa assegnato per il 2017. Ciò valga nelle more dell’adozione di ogni ulteriore necessario atto relativo alla corrente annualità, ivi incluso il correlato tetto di spesa.
Si ritiene opportuno ricordare a Codesta Spett.le Associazione che:
– la ATS risulta completamente adempiente nei termini e tempi previsti per il contratto in corso, e, pertanto e conseguentemente, nessuna disfunzione nella corretta e precisa erogazione dei servizi e nessun inadempimento nella regolare corresponsione degli emolumenti dovuti ai lavoratori può trovare giustificazione, anche in base alle specifiche previsioni contrattuali;
– per quanto sopra, vertenze pregresse, risalenti nel tempo e oggetto di contenzioso, per le quali ATS ha dimostrato e dimostra piena disponibilità alla definizione nella correttezza procedimentale e secondo le eventuali statuizioni giudiziarie, non possono in alcun modo essere utilizzate, da nessun contraente con l’amministrazione, per giustificare l’inadempimento di obblighi contrattuali;
– la violazione dell’obbligo di puntuale corresponsione della retribuzione ai dipendenti, che dal 2017 legittima l’ATS, ove non prontamente eliminata, a risolvere il contratto con gli erogatori privati, nel caso di Codesta Associazione aggrava la posizione dei lavoratori, ancora creditori di retribuzioni pregresse;
– è compito dell’ATS, quale principale ente pubblico deputato alla tutela della salute ed al soddisfacimento, territoriale, dei bisogni sanitari dei cittadini, assicurare che le prestazioni assistenziali vengano erogate in maniera corretta e continua, e che le clausole contrattuali, in particolare quelle poste anche a tutela dei lavoratori addetti all’assistenza socio-sanitaria erogata nel suo diretto interesse, siano regolarmente e precisamente adempiute;
– qualunque grave disservizio o interruzione dell’assistenza nei confronti dei pazienti integrerebbe, come noto, a tutti gli effetti, fattispecie di interruzione di pubblico servizio e di pubblica necessità, con tutte le relative conseguenze, anche di carattere penale.







