Un elettore ha presentato ricorso al Tar Sardegna contro le liste che non hanno raccolto le firme per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna del 24 febbraio prossimo.

Il ricorrente, si legge nel ricorso “in qualità di elettore in una delle circoscrizioni elettorali per le imminenti elezioni amministrative del 24 febbraio 2019 che si terranno per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, pertanto legittimato ad agire, contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore…e nei confronti dei seguenti candidati a Consiglieri della Giunta regionale ossia: Paolo Luigi Dessì (Psd’Az), Gianni Lampis (Fdi), Antonello Peru (Fi), Marco Tedde (FI) e Valerio Meloni (Pd), ed anche nei confronti dell’Ufficio Elettorale Regionale della Regione Sardegna, in persona del (omissis…) per le anomalie nelle operazioni elettorali, per l’inammissibilità’ e la Conseguente ricusazione della candidatura dei sopra citati candidati a Consigliere del Consiglio regionale e della ricusazione della lista di appartenenza presentata in data 21-01-2019, conseguentemente al passaggio, dopo l’indizione dei comizi elettorali in data 10-01-2019, da una forza politica ad un’altra, non trovando corrispondenza sul modulo di accettazione della candidatura a Consigliere del Consiglio regionale tra i rispettivi contrassegni”.

In sostanza il ricorrente contesta che “non vi sia corrispondenza tra il contrassegno apposto sul modulo di accettazione della candidatura e quello del partito e/o movimento politico a cui il candidato alla carica di Consigliere del Consiglio regionale ha successivamente aderito”. Quindi il signor Paolo luigi Dessì “Consigliere regionale in carica, presentava dichiarazione di accettazione della candidatura per la lista “Lega-Salvini”, in data 08-01-2019, mentre attualmente risulta candidato con PSd’Az nella Circoscrizione Sulcis”, Gianni Lampis, “Consigliere regionale in carica, presentava dichiarazione di accettazione della candidatura per la lista “Sardegna civica”, in data 08-01-2019, mentre attualmente risulta candidato per Fratelli d’Italia nella Circoscrizione Medio Campidano”.  Ancora: Antonello Peru “Consigliere regionale in carica, presentava dichiarazione di accettazione della candidatura per la lista “Forza Italia Sardegna-Berlusconi per la Sardegna”, in data 09-01-2019, mentre attualmente risulta candidato per Forza Italia Sardegna, nella Circoscrizione di Sassari, il compagno di partito Marco Tedde, anch’egli  Consigliere regionale in carica, “presentava dichiarazione di accettazione della candidatura per la lista “Energie per l’Italia”, in data 08-01-2019, mentre attualmente risulta candidato per Forza Italia, nella Circoscrizione di Sassari. Poi c’è Meloni Valerio che “presentava dichiarazione di accettazione alla candidatura per la lista “Sardegna in Comune con Massimo Zedda”, in data 08-01-2019 , mentre attualmente risulta candidato per il Partito Democratico , nella circoscrizione di Sassari”.

Le liste a rischio di esclusione sarebbero quindi “Lega Salvini Sardegna”, “Sardegna  Civica”, “Sardegna in comune con Massimo Zedda”, Forza Italiua Berlusconi Per la Sardegna” ed “Energie per l’Italia”.

“È ovvio che il dato ‘falsato’ da una dichiarazione di accettazione di candidatura del candidato Consigliere in carica – si legge nel ricorso -, indicante contrassegno divergente rispetto a quello di reale appartenenza, non solo genera confusione negli elettori, che non saranno più in grado di riconoscere la reale appartenenza ad una lista, piuttosto che ad un’altra, bensì determina turbativa elettorale, venendo a mancare i requisiti di legge (regionale) che disciplina gli adempimenti per la sottoscrizione dei presentatori delle liste e gli eventuali esoneri.

“Nella sostanza – prosegue il ricorso -, il quesito che ci si pone è il seguente: “Se il Consigliere regionale in carica, a sua volta candidato per il rinnovo del Consiglio regionale, ha dato la propria disponibilità ad un determinato Partito/Movimento politico/Associazione, affinché sussistesse l’esonero dalla raccolta delle firme dei presentatori, in un momento successivo all’indizione dei comizi elettorali, passa ad altro schieramento, anche eventualmente non presente nella Giunta e nel Consiglio regionale, decade dal beneficio di esonero su menzionato ed interviene la ricusazione, non solo del candidato, ma dell’intera lista, che si trova a non avere più il quorum previsto?”

La risposta – prosegue il ricoorente – non può che essere affermativa, poiché con dolo e colpa grave, nonché con artifizi e raggiri, si è volutamente ingannare gli Uffici dell’Amministrazione preposti, nonché gli stessi elettori”.

“Si apprendeva, altresì – prosegue il ricorso presentato il 25 gennaio scorso -, che il Commissario della lista Lega-Salvini, Sig. Eugenio Zoffili, a cui il Segretario nazionale, Sig. Matteo Salvini, aveva precedentemente conferito procura notarile quale delegato alla presentazione delle liste presso gli Uffici Circoscrizionali, è in realtà soggetto giuridico non titolato, prevedendo lo Statuto della Lega-Salvini, all’art. 8, che siano ‘Organi’ esclusivamente: il Congresso Federale, il Consiglio Federale, il Presidente Federale, il Segretario Federale, il Comitato Amministrativo Federale, l’Organo Federale di Controllo sull’Amministrazione, il Comitato Disciplinare e di Garanzia, il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio, non facendo menzione alcuna alla figura del Commissario. A ciò si aggiunga che l’art. 2, intitolato “Struttura organizzativa della Lega Nord”, non contempla tra le ‘Nazioni’, la Sardegna”.

Il ricorrente “nell’augurarsi la definizione celere nel merito, anche con decisione semplificata, chiede l’immediato accoglimento della richiesta di sospensiva (omissis) …e in via cautelare con provvedimento immediato inaudita altera parte, ovvero in ipotesi previa fissazione di udienza per la discussione dell’istanza di sospensione qui svolta, Ordini alla Regione e agli Uffici regionali preposti l’immediata sospensione delle decisioni impugnate e la ricusazione delle liste e dell’inammissibilità dei candidati di cui alla precedente argomentazione”.

Nel merito chiede “in accoglimento della tesi di cui in narrativa, annullare le determine e le decisioni impugnate affinché la competizione elettorale non violi le norme vigenti, anche costituzionali, e non induca in errore gli elettori, cagionando una situazione di turbativa elettorale”.