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Chi produce rifiuti deve dare il suo contributo all'intero ciclo di gestione, che include raccolta, trattamento e riciclo. Un'azienda che provveda in proprio allo smaltimento è quindi comunque tenuta a pagare la tassa prevista dalla normativa nazionale. Questo in sostanza il parere dei giudici europei, di fronte alla richiesta sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, nell'ambito della controversia tra la Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale SpA (SETAR), proprietaria di un complesso turistico nella località di S'Oru e Mari (Italia), e il Comune di Quartu S. Elena, in merito al rifiuto della società di pagare la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). La direttiva europea permette agli Stati membri di scegliere tra varie opzioni e secondo i giudici Ue "non li obbliga a riconoscere al produttore iniziale di rifiuti il diritto di provvedere personalmente al loro trattamento e di assolvere così l'obbligo di contribuire al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti". Inoltre "la direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere che i costi relativi al sistema di gestione dei rifiuti siano sostenuti dall'insieme dei produttori e dei detentori". Quindi una normativa nazionale che prevede una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato (e non al quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito) non contrasta con la direttiva. Tuttavia, "la tassa così stabilita non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito" e nel caso specifico "spetta quindi al giudice del rinvio verificare se la TARSU non comporti costi manifestamente sproporzionati rispetto alla quantità o al tipo dei rifiuti prodotti".