In questi giorni è ripreso davanti al Tribunale di Lanusei il processo penale a carico di numerosi imputati, per lo più alti ufficiali delle forze armate, accusati di reati ambientali connessi alla gestione del poligono di Quirra.
Nell'aula tuttavia mancherà qualcosa e qualcuno: la Regione e gli enti territoriali coinvolti (comuni e province) non potranno far valere il danno ambientale; le associazioni ambientaliste, che avevano chiesto di costituirsi parte civile, sono state estromesse dal processo. Il motivo? Bisogna fare un passo indietro.
Negli anni passati, la crescente attenzione culturale e giuridica alla protezione dell'ecosistema inteso come bene unitario (prima tutelato solo con norme settoriali su rifiuti, acque, atmosfera etc.) aveva portato alla creazione del ministero dell'ambiente con la legge n. 349 dell'8 luglio 1986.
Questa legge, riconoscendo l'importanza che gli enti territoriali, principalmente i comuni, e le associazioni ambientaliste esercitavano nell'attività di sorveglianza e tutela del territorio e di denunzia degli abusi, aveva previsto (art. 18) la facoltà di agire nei giudizi penali in qualità di parti civili oltre che allo Stato anche agli enti territoriali colpiti dal danno e aveva riconosciuto un diritto di intervento in sede penale anche alle associazioni ambientaliste.
Si trattava di un'estrinsecazione del principio di sussidiarietà, che è uno dei capisaldi delle moderne democrazie, secondo il quale il livello di intervento pubblico deve essere quello più vicino al cittadino, compatibilmente con la natura del problema da affrontare, nonché della cosiddetta “sussidiarietà orizzontale” in favore della formazioni sociali costituite dai cittadini.
Questa disposizione è stata però abrogata dal nuovo codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006) che, in materia di danno ambientale, ha riservato soltanto al ministro dell'ambiente la possibilità di esercitare l'azione civile nei processi penali.
Il giudice di Lanusei, ritenendo che il nuovo regime violasse importanti principi costituzionali (“la legittimazione ad agire in capo ad un solo soggetto non è in grado di garantire un sufficiente livello di tutela della collettività e delle comunità, determinando l’irragionevole sacrificio di un aspetto ineludibile nel sistema di tutela”), aveva sospeso il processo e mandato gli atti alla corte costituzionale perché si pronunziasse in merito.
La Corte (sentenza n. 126 del 1° giugno 2016) ha ritenuto diversamente, giudicando la norma controversa conforme a Costituzione. La sintesi del ragionamento è racchiusa in questa frase, riferita al bene “ambiente”: “Il riconoscimento dell’esistenza di un «bene immateriale unitario» non è fine a se stesso, ma funzionale all’affermazione della esigenza sempre più avvertita della uniformità della tutela, uniformità che solo lo Stato può garantire”.
La pronunzia della Corte, discutibile in sé, produce effetti paradossali nel caso specifico. Infatti lo Stato, pur convocato come parte offesa per potersi costituire parte civile col ministero dell'ambiente, non lo ha fatto; è invece presente nel processo attraverso l'avvocatura dello Stato in difesa degli ufficiali imputati, allo scopo di far valere la loro estraneità ai fatti e l'inesistenza del danno (che altrimenti finirebbe a carico di un altro suo ministero, quello della difesa).
Un governo che dovrebbe garantire quella “uniformità della tutela” prefigurata dalla corte costituzionale e invece tutela le uniformi incriminate. Quanto basta per giudicare inaccettabili i rigurgiti neo-centralisti che animano il dibattito politico di questi giorni.
Giuseppe Andreozzi







