“UGL Telecomunicazioni esprime un giudizio estremamente negativo sul nuovo articolo 35 bis, che sostituisce il precedente articolo 24 bis, la cosiddetta norma anti delocalizzazioni, a cominciare dal concetto di perimetro geografico al di fuori del quale dovranno essere applicate le norme sanzionatorie che è quello dell’Unione Europea”, è quanto dichiara Stefano Conti, Segretario Generale dell’UGL Telecomunicazioni, in un'articolo dell'agenzia AGENPARL.
“Con tale norma rileviamo che è passato il principio della – normalizzazione della delocalizzazione – a patto però che non lo si faccia verso paesi extra UE. Per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione, mentre precedentemente vigeva il divieto di erogare specifici benefici per le aziende che trasferivano all’estero attività di call center, ora è possibile che le aziende possano beneficiare di aiuti statali e al contempo delocalizzare nell’ambito di Paesi UE (Romania, Slovenia, Bulgaria ad es.), per cui con i soldi delle tasse degli italiani contribuiremo a creare occupazione al di fuori dell’Italia. Inoltre a livello comunicativo si introduce capziosamente il termine “localizzare” al posto di delocalizzare, quando il significato del primo, sta ad indicare il luogo dove le imprese sorgono e svolgono la loro attività, al quale invece si contrappone quella del loro trasferimento in ambiti sovranazionali che offrono considerevoli opportunità e vantaggi in ragione del basso costo del lavoro, denominata appunto delocalizzazione. E’ vero che la nuova norma prevede un inasprimento delle sanzioni per le aziende che non la rispettano; peccato che attendiamo inutilmente dal 2012 che le sanzioni siano comminate alle aziende inadempienti”, continua Conti.
“Se è vero che vige il principio della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali all’interno dell’Unione Europea” prosegue il sindacalista “ è altresì vero che l’art. 151 del Trattato di Lisbona afferma che – L’Unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo – . A nostro avviso le norme dei Trattati valgono tutte non solo quelle che fanno comodo agli speculatori e alle lobbies. Relativamente al punto che si riferisce alle gare d’appalto se è apprezzabile quanto riportato al comma 10 riguardo il
principio di “offerta migliore” che deve essere determinata al netto delle spese relative al costo del personale sarà necessario, anche in questo caso, osservarne l’applicazione, soprattutto in un settore notoriamente labour intensive, dove la voce costo del personale nel bilancio è tra il 75% e l’80%. La realtà è che va rivisto completamente il concetto di “offerta economicamente più vantaggiosa” contemplato nel Codice degli Appalti Pubblici il cui significato spesso si confonde con le dinamiche al ribasso che fino ad oggi sono state applicate in questo settore”.
“Al di là delle nostre considerazioni prendiamo comunque atto che il Ministero dello Sviluppo Economico in questo anno e mezzo (il Sindacato da almeno sei..) ha effettivamente cercato di porre rimedio alle tante storture di un mercato dei call center ormai allo sbando; purtroppo la pressione e gli interessi dei lobbisti in Parlamento sono stati superiori alla volontà di regolare un settore che ha già perso migliaia di posti di lavoro e che rischia di collassare ulteriormente nei prossimi mesi”, conclude Conti.







