Il bambino resterà affidato ad entrambi i genitori, anche se il papà ha abbracciato la fede dei Testimoni di Geova e qualche volta l’aveva portato alle assemblee del culto.
La Prima sezione civile del Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di affidamento esclusivo presentata da una donna cagliaritana, rappresentata dall’avvocatessa Carla Itria Bellu. Ribadendo il principio di libertà religiosa dei genitori, il Collegio presieduto dal giudice Ignazio Tamponi ha confermato l’affidamento congiunto: la mamma riteneva che l’ex marito (difeso dai legali Raffaele Di Tucci e Marcello Rifici) non fosse più idoneo come genitore per il solo fatto che si era avvicinato alla religione dei Testimoni di Geova e che – in qualche occasione – avesse portato il figlio minorenne nella Sala del Regno (il luogo di culto della Congregazione).
I giudici hanno ritenuto che non sia stato provato alcun pregiudizio della capacità genitoriale e che l’aver portato il figlio nei luoghi del culto “non comportava alcuna prognosi negativa in ordine alla sua idoneità di genitore”. Per una decisione così importante come l’affidamento esclusivo, inoltre, non può essere ritenuto determinate il solo fatto di aver portato il bimbo nei luoghi di culto dei Testimoni di Geova. “Ogni differente valutazione – si legge nella sentenza – presupporrebbe al tempo stesso una valutazione di preferibilità di un orientamento religioso rispetto a un altro”.
Sulla vicenda interviene l’avv. Carlitria Bellu che ritiene necessario precisare che la madre non ha mai, nel corso del giudizio, contestato la fede religiosa del padre, ma si è limitata a contestare il comportamento dello stesso che, senza il consenso della madre e senza alcuna previa comunicazione alla stessa, ha condotto il minore nei luoghi ove si incontrava la congregazione dei Testimoni di Geova, così violando i principi che regolano la materia dell’affidamento condiviso che prevede il consenso di entrambi i genitori anche per quanto è relativo all’orientamento religioso da proporre ai figli.
La contestazione di detta violazione sarebbe stata formulata anche ove il padre avesse proposto al figlio qualsiasi altro culto religioso, senza condividere detta scelta con la madre, a nulla rilevando la attuale scelta religiosa del padre.
La richiamata sentenza di separazione ha ritenuto tale violazione non determinante ai fini dell’esclusione dell’affidamento condiviso, ma nulla esclude che una differente valutazione possa essere espressa in altra sede giudiziaria.







